STATUTO SODALITAS CANTORUM
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STATUTO
Art.1 – Denominazione e sede
L’Associazione, denominata “SODALITAS CANTORUM”, ha sede in piazza Castello n. 1 di Ma- rostica (VI).
Rappresenta un sodalizio libero tra Sodali (Associati), a contenuti e struttura democratici, apolitico ed apartitico, retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 - Finalità
SODALITAS CANTORUM opera con l’azione diretta e personale dei propri Associati (Sodali) e si fonda sulla condivisione del principio secondo cui “la musica migliora l’essere
umano di ogni età e condizione”.
I suoi progetti e le sue attività sono dirette in via esclusiva al perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo della cultura e dell’arte musicale, secondo la previsione dell’art. 10, comma 1, lettera a), numero 9, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, perseguendo la promo- zione e la valorizzazione della musica e, in particolare, del canto, nell’educazione, nell’integra- zione sociale, nella salute e nella vita.
Art. 3 - Scopo
L’Associazione realizza le sue finalità senza scopo di lucro, con i seguenti intenti:
a) favorire la divulgazione della conoscenza e della pratica musicale, soprattutto corale;
b) fare della pratica musicale e corale un servizio per alleviare le condizioni di svantaggio
sociale;
c) favorire lo sviluppo delle tematiche culturali riguardanti l’educazione musicale, anche
attraverso la realizzazione di attività promozionali ed iniziative editoriali in genere, nonché l’or- ganizzazione di conferenze, convegni di studio e di ricerca, corsi, seminari, manifestazioni ri- creative, concerti e spettacoli musicali, anche di natura benefica e/o per raccogliere finanzia- menti e consensi;
d) realizzare laboratori musicali nelle scuole e nei centri di aggregazione;
e) incoraggiare la musicoterapia, anche come cura preventiva e deterrente all’insorgere di patologie;
f)realizzare, gestire e promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all’Estero, esperienze di incontro musicale, laboratori di ricerca e/o di restauro, archivi musicali, e/o strut- ture analoghe, atte a sviluppare un’attività inerente gli scopi statutari;
g) erogare contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti, do- centi, scienziati, ricercatori o comunque soggetti impegnati in attività utili alla realizzazione de- gli scopi statutari;
h) collaborare con enti pubblici o privati, anche stranieri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
i) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, salvo che non siano direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stes- se, nei limiti consentiti dal d.lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5 - Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100, con possibilità di proroga, se deliberata dall’assemblea dei Sodali.
Art. 6 - Patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto consuntivo; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o Sodali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari che potranno essere richiesti ai Sodali, previa deliberazione dell’assemblea ordina-




































































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