Page 4 - STATUTO SODALITAS CANTORUM
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Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità pre- vale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consi- glio si redige un sommario verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segre- tario.
Il Consiglio:
1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'Assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Consiglio può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente Statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o ca- tegorie di atti. Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell’associazione, la promozione ed or- ganizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il rag- giungimento dei fini di cui al presente Statuto. Esso procede pure alla compilazione dei rendi- conti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea.
Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da più Consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell’Associazione e per l’e- secuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata, che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga op- portuno, può altresì nominare un Comitato scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non Consiglieri o Sodali, e ne determina la durata, che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina. Al Comitato scientifico compete l’individuazione dei progetti inerenti la ricerca scientifica da sottoporre al- l’approvazione del Consiglio direttivo nonché la supervisione dei progetti stessi.
Art. 11 - Collegio dei revisori
Qualora il fondo di dotazione risultasse superiore ad € 120.000,00 (centoventimila/00), ov- vero i Sodali ne ravvisino l'opportunità, l’Assemblea dei Sodali provvederà alla nomina di un Collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, funzionanti ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed ai quali spetterà anche il controllo contabile della Associazione ai sensi dell’art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, salvo non si ravvisi l’opportunità di affidare il controllo contabile ad uno specifico soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili.
Almeno il Presidente del Collegio dei revisori dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei revisori durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile. I revisori dovranno partecipare alle riunioni del Consiglio diretti- vo e dell’Assemblea dei Sodali senza diritto di voto, oltre che alle riunioni del Comitato esecuti- vo, se costituito. Ai revisori effettivi in carica verrà riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe minime dell’Albo professionale di riferimento.
Art. 12.- Controversie – Collegio dei Probiviri
La risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione, come pure tutte le altre controversie che dovessero insorgere tra i singoli Sodali, o tra questi e le persone fisiche componenti gli Organi dell’Associazione, come pure quelle relative all’interpre- tazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti o siano conseguenti a deli- berazioni degli Organi istituzionali, devono essere rimesse alla decisione del Collegio dei Probi- viri, sempre che possano formare oggetto di compromesso.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assem- blea, anche al di fuori dei suoi Sodali; l’Assemblea ne designerà anche il Presidente.
Il Collegio ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile. I Probiviri restano in carica cinque anni e saranno rieleggibili
Art. 13 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomi- na di uno o più liquidatori.
Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus, oppure a fini di pubblica utili- tà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dal D.Lgs. n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al mo- mento dello scioglimento.
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