Page 3 - STATUTO SODALITAS CANTORUM
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La qualità di Sodale si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità. Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio direttivo, i Sodali che
a) risultino in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi dell’Associazio- ne;
c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, ai regolamenti e alle delibere assembleari e consiliari.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Sodale, che potrà impugnarlo en- tro 30 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazio- ne o al Collegio dei Probiviri.
L’Associazione si avvale anche del contributo di Sostenitori, i quali, senza divenire Sodali e pur condividendo le finalità dell’Associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o una tantum. Gli stessi avranno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività della Associazione ed a partecipare alla relative iniziative, come pure alle assemblee, ma senza diritto di voto.
Art. 9 - Assemblee
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo Statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzien-
ti.
I Sodali devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta al-
l'anno, per l’approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L’assemblea deve essere convocata, inoltre, quando se ne ravvisa la necessità, ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Sodali, ovvero quando ne sia fatta ri- chiesta dal Collegio dei Revisori.
L’assemblea delibera validamente
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Sodali e a maggioranza
di voti;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza
dei presenti.
Per le delibere relative allo scioglimento della Associazione, alla nomina dei relativi liquidato -
ri e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei So- dali.
L’Assemblea delibera in merito all’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, pro- cede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; delibera, inoltre, in merito alle modifiche dello Statuto ed a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esa- me dal Consiglio direttivo.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Sodali in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni Sodale ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un Sodale eletto dall’Assemblea stessa.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea, la rego- lare costituzione delle Assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un Segretario, sce- gliendolo anche tra i non Sodali.
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto, e, in questo caso, il Presidente dell’Assemblea provvederà alla nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sommario, sottoscritto dal presidente dell’As- semblea e dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.
Art. 10 - Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da sette membri eletti dal- l'assemblea dei Sodali per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consiglie- re, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della
quota sociale.
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